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Imposta di Soggiorno

COMUNE DI POMPEI 
REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 21.12.2017 Tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 28.12.2017

Art. 1 Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta di soggiorno nel Comune di Pompei nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e delle disposizioni contenute nell’art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 2 Istituzione dell’imposta e destinazione del gettito
1. L’imposta di soggiorno è istituita sul territorio del Comune di Pompei in base alle disposizioni dell’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e suo Regolamento di attuazione.
2. Il gettito dell’imposta è destinato al finanziamento degli interventi in materia di turismo e promozione del territorio nell’ambito delle funzioni e compiti spettanti ai Comuni tra cui:
• marketing turistico e territoriale nei termini di comunicazione dell’immagine;
• cura e manutenzione del decoro urbano;
• investimenti sulla mobilità urbana;
• realizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche e culturali iniziative e manifestazioni fieristiche nei termini di fiere e workshop;
• sviluppo di punti di accoglienza e informazione per i turisti;
• cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con Regione, altri Enti, Associazioni di Categoria o Privati;
• progetti ed interventi destinati alla formazione e all’aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell’occupazione giovanile;
3. Entro il 30 novembre di ogni anno si riunirà un’apposita Commissione Consultiva, composta da un rappresentante di ogni associazione di categoria delle strutture ricettive di cui all’Art.4, presieduta dal Sindaco o Suo delegato per pianificare gli interventi, raccogliere idee e proposte per la destinazione derivante dal gettito dall’Imposta di Soggiorno per l’anno successivo.

Art. 3 Presupposto dell’ imposta
1. Il presupposto dell’imposta è il pernottamento presso le strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Pompei.
2. L’imposta di soggiorno si applica a far data dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
3. Laddove si verifichino cause di forza maggiore, tali da determinare una considerevole diminuzione del flusso turistico sul territorio comunale, con provvedimento motivato del Consiglio Comunale, potrà essere disposta la sospensione temporanea dell’imposta di soggiorno.

Art. 4 Definizione di struttura ricettiva
1. Le strutture ricettive sono classificate in:
a. alberghiere;
b. extra alberghiere come specificate nella normativa regionale di riferimento;
c. all’aria aperta – campeggi;

Art. 5 Soggetto attivo e responsabile degli obblighi tributari e soggetto passivo
1. Il soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Pompei.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta.
3. Il soggetto passivo è colui che pernotta nelle strutture ricettive del Comune di Pompei di cui al precedente art. 4 del presente regolamento.

Art. 6 Misura dell’imposta
1. L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell’art. 4, secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

Art. 7 Esenzioni
1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a. I soggetti iscritti nell’anagrafe dei residenti del Comune di Pompei;
b. I soggetti che alla data del pernottamento non hanno ancora compiuto 16 anni di età o hanno compiuto il settantesimo anno di età;
c. I soggetti che pernottano per oltre sette notti consecutive, dopo la settima notte di pernottamento e relative a quel periodo di pernottamento;
d. Gli autisti di pullman e l’eventuale secondo autista, i capigruppo di un gruppo minimo di otto persone;
e. Portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione;
f. Appartenenti alle forze dell’ordine nonché Vigili del Fuoco che pernottano nel comune di Pompei per esigenze di servizio;
g. Volontari che offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni o per emergenze ambientali;

Art. 8 Versamento dell’imposta
1. Il soggetto passivo, a termine di ciascun soggiorno, versa l’imposta dovuta al gestore della struttura ricettiva, il quale rilascia quietanza dell’importo riscosso.
2. Il gestore della struttura ricettiva riversa entro il 15 del mese successivo alla fine del trimestre, al Comune di Pompei, gli importi riscossi tramite bonifico bancario.
3. Qualora l’importo del versamento trimestrale non sia superiore a 15 euro, lo stesso è rinviato al versamento successivo, fermo restando l’obbligo trimestrale delle dichiarazioni di cui al successivo art. 9.

Art. 9 Dichiarazione e altri obblighi dei gestori delle strutture ricettive
1. I gestori delle strutture ricettive di cui al precedente art. 4 sono tenuti ad informare gli ospiti, in appositi spazi e/o sui propri siti informatici, delle modalità di applicazione dell’imposta di soggiorno mediante avvisi multilingue.
2. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a dichiarare trimestralmente al Comune di Pompei il numero di coloro che pernottano presso la propria struttura nel periodo di riferimento, i giorni di permanenza, le esenzioni, l’imposta dovuta, l’imposta riscossa e gli estremi del riversamento al Comune.
3. La dichiarazione, redatta utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune, deve essere trasmessa attraverso una e-mail dedicata entro il quindicesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. In alternativa, il Comune si è dotato di un software dedicato per la gestione telematica dell’imposta di soggiorno, il cui costo sarà finanziato con il gettito derivante dall’imposta stessa.
4. Per periodi di pernottamento che comprendono due differenti mesi, si considera il mese in cui il soggetto passivo deve effettuare il versamento.
5. Il Comune si riserva di riconoscere, a titolo di rimborso forfettario e onnicomprensivo, una percentuale pari al 5 per cento dell’incasso, alle strutture ricettive che riscuotono per conto del Comune l’imposta. Si chiarisce che:
– i titolari delle strutture ricettive dovranno liquidare all’Amministrazione l’intero importo incassato a titolo dell’imposta di soggiorno;
– il calcolo del totale rimborso a ciascun gestore verrà determinato sul totale del gettito raccolto da ogni singola struttura e verrà liquidato alla fine di ogni anno nel quale è stato effettuato il pagamento.

Art. 10 Poteri istruttori e accertamento
1. Il Comune può richiedere, in qualsiasi momento, ai soggetti passivi nonché ai gestori delle strutture ricettive, l’esibizione e il rilascio di atti e documenti ovvero la compilazione di questionari connessi agli obblighi tributari nonché ogni altra informazione utile alla verifica del corretto adempimento fiscale. Il soggetto passivo ovvero il gestore della struttura ricettiva deve ottemperare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il Comune può, altresì, effettuare accessi presso le strutture ricettive previa comunicazione da notificare almeno sette giorni prima dalla data dell’accesso.
2. Ai fini dell’attività di accertamento dell’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni contenute nell’art. 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3.

Art. 11 Sanzioni ed interessi
1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate secondo i principi dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473.
2. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l’omesso, parziale o tardivo versamento dell’imposta dovuta, si applica la sanzione pari al 30 per cento dell’imposta non versata. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto legislativo 472 del 1997e successive modifiche e integrazioni.
3. Ai sensi dell’art. 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le violazioni degli obblighi riportati agli artt. 10 e 11, comma 1, del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00. La sanzione è irrogata secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Ai fini del conteggio degli interessi, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 12 Riscossione coattiva
1. Le somme dovute all’Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 13 Rimborsi
1. Nel caso di versamento al Comune in misura superiore rispetto al dovuto, l’importo in eccedenza è recuperato mediante compensazione con i versamenti da effettuarsi alle successive scadenze. La compensazione deve essere riportata nella dichiarazione prevista all’art. 9 del presente regolamento.
2. In caso di mancata compensazione, il rimborso può essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento indebito ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare si conteggiano gli interessi nella stessa misura prevista dal comma 4 dell’art. 12 del presente regolamento.
4. In ogni caso, non si fa luogo al rimborso per importi pari o inferiori ad euro dodici.

Art. 14 Contenzioso e tutela dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le controversie concernenti l’applicazione dell’imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie;
2. Il Comune di Pompei garantisce che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003.

Art. 15 Responsabile dell’imposta
Il Funzionario responsabile dell’imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Pompei.

Art. 16 Disposizioni transitorie e finali
1. Ai sensi dell’art. 52 comma 2 del Decreto legislativo n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell’Economia delle Finanze ‐ Dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni del codice civile, di legge e di regolamento relative alla materia.
4. Ai sensi dell’art. 3 comma 2 della Legge n. 212/2000, l’applicazione dell’imposta di soggiorno, per il solo anno 2018, avrà decorrenza dal 1 marzo 2018.

TARIFFE

Imposta di soggiorno 2023